Silenzio pre-elettorale
Disciplina della propaganda elettorale
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
Fonte: legge 4 aprile 1956, n. 212 – “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, e successive modificazioni.
La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, contenuta nella norma precedentemente citata e nelle seguenti leggi:
- legge 24 aprile 1975, n. 130 – “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per l´elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” come modificata, da ultimo, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22;
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 – “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e successive modificazioni.

